IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante «Criteri di
massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage  sanitario
nelle catastrofi», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17  aprile
2008, n. 91; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009,  n.
36; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
giugno 2011, recante «Indirizzi  operativi  per  l'attivazione  e  la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011, n. 250; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di  strutture
sanitarie  campali,  denominate  PASS,  posto  di  assistenza   socio
sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria
alla popolazione colpita da  catastrofe»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2013, n. 145; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio
sismico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2014, n. 79; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2016 recante «Individuazione della centrale remota  operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche'  dei  Referenti  sanitari  regionali  in  caso  di  emergenza
nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20  agosto  2016,  n.
194; 
  Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 31  marzo  2015,  recanti  «La  determinazione  dei
criteri  generali  per  l'individuazione  dei  Centri  operativi   di
coordinamento e delle aree di emergenza»; 
  Considerato  che  l'attuale  assetto  normativo  in  materia  rende
necessaria  l'integrazione  delle  strutture  dei  Servizi   sanitari
regionali (SSR) nell'organizzazione della capacita' di risposta  alle
emergenze di protezione civile  a  livello  territoriale,  anche  con
specifico riferimento agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  oltre  che  un
costante coordinamento operativo tra il Dipartimento della protezione
civile e le regioni e le province autonome anche per quanto  concerne
la componente sanitaria in occasione di eventi di cui alla lettera c)
del citato art. 7, comma 1; 
  Considerata  l'esigenza  in  caso  di   evento   emergenziale,   di
assicurare il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari  regionali,
per  consentire  al  Servizio  nazionale  di  protezione  civile   di
assistere con la maggiore efficacia possibile la popolazione colpita,
assicurando specifica  attenzione  ai  soggetti  che  necessitano  di
assistenza sociosanitaria; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  disciplinare   il   coinvolgimento   nel
coordinamento  sanitario  in  caso  di  catastrofi,  dei  medici  dei
Distretti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) nella Funzione sanita',
con   particolare   riguardo   ai   Centri   operativi   comunali   e
intercomunali; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  disciplinare  il  coinvolgimento   degli
infermieri dei Distretti  ASL  addetti  alle  cure  domiciliari,  per
favorire la  tempestiva  individuazione  e  assistenza  alle  persone
«disabili o con specifiche necessita'», poste in salvo nelle  Aree  e
nelle strutture preposte all'accoglienza in caso di evento; 
  Ravvisata l'esigenza di  impartire  opportuni  indirizzi  volti  ad
assicurare  che,  in  modo  omogeneo,  si  proceda   ad   individuare
tempestivamente tra i soggetti assistiti dal  sistema  di  protezione
civile coloro che necessitano di specifico supporto socio-sanitario e
specifica soluzione alloggiativa, nonche' di dotare ogni assistito di
una  scheda,  atta  a  documentare  le  necessita'   rilevate   e   i
provvedimenti intrapresi; 
  Dato atto che il recepimento a livello territoriale e  l'attuazione
della presente direttiva costituisce attuazione  di  quanto  previsto
dalle disposizioni recate dall'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto legislativo n. 1/2018,  che  affida  alla  pianificazione  di
protezione civile «la definizione delle  strategie  operative  e  del
modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per
lo svolgimento, in forma coordinata, delle  attivita'  di  protezione
civile e della  risposta  operativa  per  la  gestione  degli  eventi
calamitosi  previsti  o  in  atto,  garantendo  l'effettivita'  delle
funzioni  da  svolgere  con  particolare  riguardo  alle  persone  in
condizioni di fragilita' sociale e con disabilita'»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  22
novembre 2018; 
 
                               Emana: 
 
  la seguente direttiva inerente il concorso dei medici delle Aziende
sanitarie locali nei  Centri  operativi  comunali  ed  intercomunali,
l'impiego degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la
Scheda  SVEI  per  la  valutazione  delle  esigenze  immediate  della
popolazione assistita. 
Premessa 
  Gli effetti di tutte le tipologie di  eventi  emergenziali  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  (di  seguito
chiamati  eventi),  possono  determinare  situazioni   per   cui   la
popolazione  ha  necessita'  di  un'assistenza  sanitaria  e  sociale
specifica su cui si basa l'equilibrio, spesso fragile, della  propria
salute. 
  Si rende pertanto, necessario approntare un sistema organizzato per
ripristinare tempestivamente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria
di  base  nel  territorio  colpito  da  eventi  calamitosi,   e   per
individuare  e  assistere  tempestivamente  tra  la  popolazione   da
accogliere in  strutture  alloggiative  alternative,  i  soggetti  in
quanto «disabili o con specifiche necessita'». 
  Per persone «disabili o con specifiche necessita'» si intendono sia
i  soggetti  afflitti  da  patologie  croniche  e   disabilita'   che
richiedano, gia' in ordinario, specifica assistenza  socio-sanitaria,
sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e  sociali
che, in caso di evento  e  conseguente  sconvolgimento  del  contesto
sociale, perdano la capacita', posseduta in condizioni ordinarie,  di
provvedere autonomamente alle proprie necessita'. 
  La presente direttiva e' finalizzata a definire le  linee  generali
per il coinvolgimento dei medici delle Aziende sanitarie locali nella
Funzione sanita' dei Centri operativi  comunali  e  intercomunali,  e
degli infermieri ASL nelle strutture preposte  all'accoglienza  della
popolazione, in caso di evento emergenziale. 
  I  dettagli  di  tali  procedure  saranno  oggetto   di   specifica
disciplina, nel quadro delle disposizioni  regionali  in  materia  di
organizzazione  delle  attivita'  di  protezione  civile  a   livello
territoriale con il coinvolgimento della ASL . 
  La presente direttiva si integra con la  precedente  direttiva  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2013,   recante
«Disposizioni per la realizzazione di  strutture  sanitarie  campali,
denominate  PASS,  Posto  di  Assistenza  Socio  Sanitaria,  preposte
all'assistenza sanitaria di base e  sociosanitaria  alla  popolazione
colpita da catastrofe». 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  1. Coinvolgimento dei medici dei Distretti sanitari  delle  Aziende
sanitarie locali nella Funzione sanita' dei Centri operativi comunali
e intercomunali 
  Allo scopo di organizzare,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  il
ripristino della assistenza sanitaria e socio sanitaria  territoriale
nelle aree colpite da eventi calamitosi, la Direzione  del  Distretto
ASL competente per territorio, individua tra il personale  medico,  i
propri rappresentanti per operare  presso  la  Funzione  sanita'  dei
Centri operativi comunali e Intercomunali allo scopo di: 
    a) mettere a disposizione delle attivita' di protezione civile la
propria conoscenza del territorio e delle relative risorse  sanitarie
(farmacie, strutture socio-sanitarie, ospedali, poliambulatori....); 
    b) costituire il riferimento del Sindaco per la localizzazione  e
il soccorso dei cittadini con disabilita' permanenti o  temporanee  e
con specifiche necessita' sociosanitarie; 
    c) contribuire alla individuazione di ricoveri per gli  assistiti
con disabilita' o specifiche necessita'; 
    d) concorrere ai criteri  di  scelta  per  l'idonea  destinazione
alloggiativa degli assistiti con disabilita' o specifiche necessita'; 
    e) riorganizzare l'assistenza sanitaria e fornire indicazioni per
la riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria di base. 
  La direzione del Distretto ASL comunica in ordinario ai Sindaci del
Territorio di competenza, i recapiti utili all'attivazione in caso di
evento. Le medesime informazioni sono,  altresi',  condivise  tra  le
direzioni regionali competenti in materia  di  sanita'  e  protezione
civile. 
  2. Coinvolgimento degli infermieri  dei  Distretti  sanitari  delle
Aziende sanitarie locali per l'assistenza alla popolazione 
  Allo scopo di assicurare la tempestiva individuazione e  assistenza
delle  persone  «disabili  o  con  specifiche  necessita'»  nell'area
colpita  dall'evento,  il  personale  infermieristico  individuato  e
coordinato dalla direzione del Distretto  Sanitario  territorialmente
competente: 
    a) favorisce, nelle strutture preposte  all'accoglienza  (aree  e
centri assistenza), la valutazione  socio-sanitaria  per  le  persone
assistite attraverso l'utilizzo della scheda per la Valutazione delle
esigenze immediate (SVEI), di cui al punto 3; 
    b) assicura l'interazione con  la  Funzione  sanita'  dei  Centri
operativi comunali e intercomunali, contribuendo,  tramite  l'apporto
del personale medico operante nella funzione, ad informare il Sindaco
sulle necessita' sanitarie e socio sanitarie delle persone assistite; 
    c) supporta il personale medico della ASL nei criteri  di  scelta
per l'idonea destinazione alloggiativa, delle persone  assistite  con
disabilita' o con specifiche necessita'; 
    d)  contribuisce  alla  segnalazione   delle   persone   disabili
disperse, ai fini delle operazioni di ricerca e salvataggio; 
    e) supporta il personale medico della ASL nella individuazione di
ricoveri per le persone assistite con disabilita'  o  con  specifiche
necessita'; 
    f) supporta il personale medico della ASL nella  riorganizzazione
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria di base. 
  3. Scheda per la valutazione delle esigenze immediate (SVEI) 
  Allo scopo di  effettuare,  con  metodo  uniforme,  la  valutazione
oggettiva  delle  necessita'  socio   sanitarie   della   popolazione
assistita in caso di evento,  e'  disposto  l'utilizzo  della  scheda
SVEI, di cui all'allegato 1. 
  La scheda SVEI  costituisce  lo  strumento  atto  a  consentire  la
speditiva  suddivisione  dei  soggetti  assistiti  dal   sistema   di
protezione civile, in categorie  che,  necessitando  dell'impiego  di
differenti   supporti   socio-sanitari,   permettono   di   pervenire
all'individuazione dei criteri  di  priorita'  degli  interventi  per
l'assistenza, alla valutazione delle specifiche  necessita'  e  delle
strutture alloggiative piu' idonee. 
  L'utilizzo della Scheda SVEI, che e'  coordinato  dagli  infermieri
ASL del territorio interessato dall'evento emergenziale,  prevede  la
compilazione successiva di due sezioni: 
    a) la  prima  puo'  essere  utilizzata  da  personale  volontario
sanitario opportunamente formato, ed ha lo scopo di censire tutte  le
persone   sfollate   nelle   aree   e   nelle   strutture    preposte
all'accoglienza (aree e centri assistenza), individuando  tra  questi
chi necessita di una specifica assistenza; 
    b) la seconda, in base alla quale  viene  stabilito  il  tipo  di
assistenza da somministrare, le indicazioni da fornire al Sindaco per
la scelta di una destinazione alloggiativa piu'  idonea  (albergo,  o
struttura socio-sanitaria), oltre che sul mezzo da utilizzare per  il
relativo  trasporto,  riguardo   esclusivamente   ai   soggetti   che
presentano specifiche esigenze (eta', patologia, disabilita'...).  La
compilazione della presente sezione e' affidata agli  infermieri  ASL
del territorio interessato. 
  L'utilizzo  della  scheda  SVEI   e'   sinergico   agli   strumenti
informativi attivi nel sistema delle cure primarie del SSR,  compresi
quelli dei medici di Medicina generale (MMG)  e  Pediatri  di  libera
scelta (PLS), con banche dati che possono  fornire  informazioni  sia
sulle condizioni di  specifica  necessita',  che  sulle  terapie  dei
cittadini colpiti dall'evento. 
  4. Pianificazione 
  Nei   criteri   generali   per   l'individuazione   degli    ambiti
organizzativi ottimali ai sensi dell'art. 18,  comma  3  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ciascuna regione verifichera' che i
comuni compresi in detti ambiti siano  ricadenti  nel  territorio  di
competenza della medesima Azienda sanitaria/Distretto sanitario. 
  5. Formazione 
  Ciascuna  regione  individua  le  modalita'  di  svolgimento  della
specifica attivita' formativa destinata  al  personale  del  Servizio
sanitario regionale interessato alla presente direttiva. 
  6. Norme di salvaguardia 
  Per le regioni a statuto speciale restano  ferme  le  competenze  a
loro affidate dai relativi  statuti.  Per  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale
contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
provvedono alle finalita'  della  presente  direttiva  ai  sensi  dei
relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
 
    Roma, 7 gennaio 2019 
 
                            Il Presidente del Consiglio dei ministri: 
                                              Conte                   

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